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Nota alla Regione Umbria

Nota inviata il 03/09/24

Oggetto:art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime) – richieste

All’ Assessore ai Trasporti ed Infrastrutture della Regione Umbria

Con la presente, già concordata con i Responsabili Trasporti delle Associazioni dei Consumatori, Federconsumatori Umbria e Confconsumatori Umbria partecipanti al tavolo tecnico regionale sul trasporto ferroviario in Umbria, si chiede all’Assessorato di fornire informazioni e chiarimenti in ordine alle somme versate ogni anno da Trenitalia S.p.A. alla Regione Umbria a titolo di penali e decurtazioni, con particolare riferimento alla loro entità e all’eventuale ammontare degli importi residui ad oggi non utilizzati, nonché in ordine al loro utilizzo, così come disposto all’art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime) del contratto di servizio 2018/32 firmato a suo tempo dalla Regione Umbria e Trenitalia S.p.A., successivamente modificato con Atto Integrativo del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di Interesse Regionale e Locale 2018 – 2032 CIG 762660056A intervenuto tra Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e Trenitalia S.p.A..

Quanto sopra, anche facendo seguito alla richiesta già inoltrata e rimasta priva di riscontro relativa ad eventuali compensazioni, per i vari disagi che i pendolari hanno vissuto in conseguenza dei lavori nella tratta Orte – Foligno e a cui si vanno ad aggiungere non ultimi i rallentamenti, i guasti, i problemi alla circolazione sulla DD, che hanno comportato e comportano instradamenti in lenta con allungamento dei tempi di percorrenza, soppressioni e/o limitazioni di servizi.

Si rammenta, a tal riguardo, che l’articolo citato al comma 4 così riporta “L’Agenzia e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07, sostituito dal Regolamento (UE) 782/2021. Le somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l’applicazione dei predetti Regolamenti comunitari e della Delibera ART 106/2018, tra cui le somme erogate per l’indennità da ritardo biglietti singoli e abbonamenti, vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.” e al comma 5. “Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dall’Agenzia prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), per l’acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste dai regolamenti comunitari e della Delibera ART 106/2018. Per la determinazione dell’indennità per abbonati è utilizzato l’indicatore di scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte le cause di ritardo. Omissis….”

Si resta in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, sperabilmente a stretto giro.

Cordialmente
p.Coordinamento Comitati Pendolari Umbri

(Comitato Pendolari Terni, Comitato Pendolari RomaFirenze, Comitato Viaggiatori Bacino Gubbio Urbino, Comitato Pendolari exFCU Alto Tevere, Comitato Pendolari Reatini, Comitato Pendolari in Teverina)