Nota indirizzata il 14/11/23
Spett.le Trenitalia S.p.A. Direzione Trasporto Regionale dell’Umbria
Oggetto: rimborsi o indennizzi ex delibera ART 106/2018
Con la presente si rappresenta quanto segue, è stato riferito di una comunicazione automatica data a bordo di un treno sovraregionale in cui si annunciava che in caso di ritardo, bisognerebbe farsi “vidimare” il biglietto elettronico dal capotreno ed inoltre che sempre in caso di biglietto elettronico bisogna fare il check in sia all’andata che al ritorno in caso contrario non verrebbe riconosciuto il rimborso. A quanto pare questo ha creato alcune perplessità tra i pendolari presenti sul convoglio e titolari di abbonamenti mensile e/o annuale, tant’è che uno di loro ha scritto “Il mio non è un biglietto, ma un titolo di viaggio elettronico, quindi ci può stare che se non mi controllano, nessuno sa che sono su un treno in ritardo e quindi a fine anno contano solo quei viaggi “in ritardo” in cui mi hanno controllato l’abbonamento.” A questo punto viene naturale porsi la domanda se, come può capitare, per vari motivi, non viene fatta controlleria sull’intero convoglio, come è possibile dimostrare che si era su treni che hanno avuto ritardi durante il periodo di validità dell’abbonamento e tanto più è interessante conoscere, su che base viene valutato da Trenitalia il diritto al ritardo per coloro che sono titolari di abbonamento sia mensile che annuale, quando viene compilato il form online di richiesta di rimborso, anche in relazione a quanto sopra esposto.
Coordinamento Comitati Pendolari Umbri
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Risposta del 20/11/23
Da Trenitalia S.p.A Direzione Trasporto Regionale dell’Umbria
Oggetto: rimborsi o indennizzi ex delibera ART 106/2018
Gentilissimi, desideriamo rassicurarvi rispetto alla preoccupazione riportata dai pendolari, in merito all’indennità da ritardo sugli abbonamenti, richiamando quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia – Parte Terza (trasporto regionale) all’Art.8 (Rimborsi e Indennità) al punto 8.7.2. (Indennità da ritardo per abbonamenti), laddove si specifica: “Ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso”. Pertanto, il diritto all’indennità da ritardo per gli abbonati non è legato al controllo del titolo di viaggio a bordo treno. Per ogni dettaglio si rimanda alla consultazione della Normativa sopra richiamata. Diversamente nel caso si detengano biglietti di corsa semplice, per l’indennità da ritardo dai 60’ in su, è richiesta la validazione del biglietto cartaceo anche nella stazione di cambio o arrivo, oppure far verificare il biglietto elettronico dal personale di bordo”, come opportunamente ricordato dall’annuncio a bordo treno. Nell’auspicio di aver fornito utili elementi di chiarimento
Direzione Regionale Umbria