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Rimborso abbonamenti. Nota all’assessore Melasecche.

Spett.le
Assessore Enrico Melasecche Germini
Regione Umbria

Oggetto: Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 – art. 215.

Egregio Assessore,

facendo seguito alla Sua risposta del 09 Aprile u.s., in calce alla nota, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e precisamente da quanto è stabilito nel suddetto DL all’art. 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL), che così riporta:

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

2. Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

Le chiediamo se la Regione Umbria ha, già, recepito, o entro quanto farà proprio, ciò che è disposto nel su riportato articolo del DL 34/2020 e, conseguentemente, quando darà le dovute disposizioni alle Imprese di Trasporto Pubblico, sia esse ferroviarie, che su gomma, per poter attivare, come da modalità, le procedure dei rimborsi sia degli abbonamenti mensili, che annuali, come, anche, della Carta Tutto Treno Umbria.

La presente è inviata oltre che agli Indirizzi Istituzionali, anche, per competenza alle Associazioni Regionali dei Consumatori partecipanti al tavolo del trasporto ferroviario in Umbria.

Il Coordinamento dei Comitati Pendolari dell’Umbria